grano

La legislazione speciale in tema di cooperazione agricola è costituita soprattutto da interventi di incentivazione e sostegno dell’agricoltura.

Per tale motivo, un qualunque intervento che voglia essere esaustivo in materia non può prescindere da una puntuale classificazione delle varie ipotesi di cooperativa agricola, per poter poi entrare nel merito delle singole specifiche normative.

Classificazione delle cooperative agricole
Sono qualificabili come cooperative agricole quelle cooperative che svolgono le seguenti attività:
− coltivazione del terreno e selvicoltura;
− allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili o anche provvisorie, a condizione che la superficie diretta alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
− attività diretta alla manipolazione, trasformazione, e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche non svolta sul terreno, che abbia per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dall’attività di cui sopra;
− attività concernente la prestazione di servizi, per esempio acquisti collettivi, a favore dei soci imprenditori agricoli.

Il D.M. 23 giugno 2004, che ha istituito l'Albo delle società cooperative, prevede, all'articolo 4, due distinte categorie, e cioè:
1) le "cooperative di lavoro agricolo";
2) le "cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento"
che rappresentano realtà profondamente diverse, in particolare sotto il profilo della natura del rispettivo scambio mutualistico.
In forza di ciò, le cooperative agricole possono essere qualificate come:
− di supporto, quando i soci sono imprenditori agricoli e il rapporto con la cooperativa è basato sul conferimento dei loro prodotti (cooperative di conferimento prodotti agricoli);
− di lavoro, quando trattasi di conduzione agricola, come ad esempio le cooperative di braccianti (cooperative di lavoro agricolo) o di conduzione di stalle e allevamento, dove si vendono sia i prodotti (ad esempio latte, uova) sia gli animali stessi.

A volte le due attività vengono unificate, in modo tale da allevare, produrre e vendere i propri prodotti, sviluppando quindi un sistema di commercializzazione che va dalla produzione alla commercializzazione del prodotto finito.
Nella realtà sociale si riscontrano poi una pluralità di tipologie in funzione delle modalità operative, ma generalmente accomunate nella qualifica di cooperative agricole, che determinano tuttavia problemi peculiari. Si hanno così:
− cooperative per la conduzione divisa o indivisa di terreni agricoli;
− cooperative tra lavoratori o braccianti agricoli;
− cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci (stalle sociali, cooperative avicole, ortofrutticole, lattiero-casearie, cantine sociali, oleifici sociali, etc.).

Le cooperative e la mutualità
Le cooperative agricole, sia di supporto o conferimento sia di lavoro, a seconda delle caratteristiche assunte da ogni singola impresa possono essere suddivise in:
− cooperative agricole di conferimento a mutualità prevalente, quando si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci e quando hanno previsto in statuto i requisiti dettati dall’articolo 2514, cod. civ.;
− cooperative agricole di tipo diverso o a mutualità non prevalente, quando non raggiungono la prevalenza gestionale o non hanno inserito nello statuto le clausole dell’articolo 2514 cod. civ..

La legislazione speciale di settore
Delle cooperative di conferimento si occupa l'articolo 2513, comma 3, cod. civ., unitamente all'articolo 111-septies, disposizioni attuative cod. civ., mentre l'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001, ha definito la fattispecie delle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo, chiarendo che:
"si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 cod. civ., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico".

L'articolo 8, D.Lgs. 227/20011, dispone altresì che: "le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli".
Successivamente, il D.Lgs. 99/2004 ha dettato le norme per l'attribuzione della qualità di imprenditore agricolo professionale, precisando (articolo 1, comma 3) che tale qualifica spetta alle società cooperative, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135, cod. civ., e a condizione che in dette cooperative (ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole) almeno 1/5 dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La denominazione sociale della cooperativa che svolga in via esclusiva attività agricola deve contenere l'indicazione di società agricola (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 99/2004). Per le cooperative costituite anteriormente all'entrata in vigore della legge si è data la possibilità di adeguare la denominazione “società agricola” (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 99/2004).
Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 173/1998, si applica alle società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci (articolo 16, D.Lgs. 228/2001).
Il medesimo D.Lgs. 228/2001 disciplina, all'articolo 26, le organizzazioni di produttori agricoli e relative forme associate, precisando che dette organizzazioni possono assumere, tra l'altro, la forma di società cooperativa agricola o di consorzio di cooperative agricole (chiarendo così un punto che non era stato espressamente oggetto di disciplina nella L. 674/1978).
La qualifica di cooperativa agricola costituisce, poi, il presupposto per l'attribuzione di particolari situazioni soggettive attive. In particolare, si rilevano i diritti di prelazione e riscatto, di cui rispettivamente all'articolo 8, L. 590/1965, e all'articolo 7, L. 817/1971, che spettano anche alle cooperative agricole (articolo 16, comma 5, L. 817/1971). L'articolo 7, D.Lgs. 228/2001, precisa che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, di cui rispettivamente all'articolo 8, L. 590/1965, e all'articolo 7, L. 817/1971, “nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8, Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999".

A norma dell'articolo 7, comma 1, L. 203/1982, sono equiparate ai coltivatori diretti, ai fini delle norme sull'affitto dei fondi rustici, "anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando, la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente".
A tal fine, l'articolo 21, comma 2, L. 11/1971, dispone, in deroga al divieto di subaffitto e di subconcessione dei fondi affittati, che "è ammessa la sub concessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati";
disposizione che si collega a quella del precedente articolo 10, comma 2, L. 11/1971, che autorizza l'affittuario a "partecipare a organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli".
L'articolo 27, L. 11/1971, dispone poi l'estensione delle norme della L. 11/1971, relative al contratto di affitto di fondi rustici, alle affittanze collettive.
L'articolo 2751-bis, numero 5-bis), cod. civ., come introdotto dall'articolo 18, L. 59/1992, attribuisce un privilegio ai crediti delle società cooperative agricole e loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
L'articolo 1, L. 44/1994, detta disposizioni transitorie per l'applicazione del privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, numero 5-bis), cod. civ..
Il D.Lgs. 102/2004 prevede, nell'ambito di interventi a sostegno delle imprese agricole, la costituzione, con atto pubblico, di "consorzi di difesa", che possono assumere, tra l'altro, la forma di società cooperative agricole e loro consorzi (articoli 11 e 12).
Sono, altresì, ancora in vigore le disposizioni che regolano le mutue agrarie, o associazioni agrarie di mutua assicurazione (R.D.L. 1759/1919, convertito in L 473/1925; R.D. 271/1920), ed esistono specifiche disposizioni su alcuni aspetti particolari del funzionamento delle cooperative agricole. In primo luogo si deve ricordare l'articolo 23, Legge Basevi (D.L. 1577/1947 e s.m.), che disciplina i requisiti soggettivi dei soci delle cooperative agricole di conduzione, e precisamente: “Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del D.Lgs. 279/1944, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra. I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d’opera del nucleo familiare. Limitatamente all’esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell’interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l’ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra”.

La maggior parte degli interventi normativi nel settore in esame si colloca, comunque, nell’area della promozione ed incentivazione dell'attività agricola.
Da segnalare, tra le numerose disposizioni di legge vigenti, l'articolo 13, comma 4, L. 97/1994, ove è prevista l'incentivazione delle operazioni di acquisto di terreni proposte dalle cooperative agricole, che hanno sede in Comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40% da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, residenti in Comuni montani.

Funzionamento delle cooperative e deleghe di rappresentanza
Venendo al funzionamento delle cooperative agricole, si devono rilevare particolari modalità operative, nello specifico avendo riferimento ai temi della rappresentanza in assemblea e di eleggibilità alle cariche sociali, contenute nell'articolo 7, L. 127/1971:
“I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, miglioratari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, che siano soci di cooperative o di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, a intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza”.


I soci delle cooperative agricole
Volendo individuare opportunamente i soci delle cooperative agricole, è possibile elencare le seguenti tipologie: persone fisiche e/o persone giuridiche, che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 cod. civ., ovvero che esercitano una delle seguenti attività:
− coltivazione del fondo;
− selvicoltura;
− allevamento di animali;
− attività connesse.

Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono attività connesse, quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.
Dalla necessaria presenza dello scopo mutualistico deriva, in primo luogo, una regola del tutto caratteristica delle cooperative: il socio cooperatore non si limita a finanziare la cooperativa, bensì intrattiene i rapporti di scambio mutualistico. Per questo motivo deve anche possedere i necessari requisiti.
Tali requisiti possono essere semplicemente quelli previsti dal codice civile (articolo 2527, commi 1 e 2) o previsti da un apposito regolamento interno approvato dall’assemblea dei soci.

Il lavoro nella cooperativa agricola
Le cooperative agricole possono applicare ai soci lavoratori e ai lavoratori non soci tutte le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente e seguono la disciplina di legge per gli adempimenti previdenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Il contratto collettivo di riferimento per il settore dell’agricoltura cooperativa è il Ccnl per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi agricoli, stipulato da Agrital-Agci, Legacoop Agroalimentare, Fedagri-Confcooperative e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil.
Sempre in ambito di obblighi di legge legati al lavoro in cooperativa agricola, si devono segnalare gli obblighi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comportano la predisposizione del Documento valutazione dei rischi, la nomina del Responsabile servizio prevenzione e protezione, di addetti antincendio e primo soccorso, informazione e formazione dei lavoratori, la nomina del medico competente, il documento valutazione rischio incendio.

Adempimenti contabili e fiscali
Volendo sviluppare ora qualche cenno riguardo al trattamento contabile e fiscale delle cooperative agricole a mutualità prevalente, è possibile ricordare che, ai fini Ires, sussiste l’imponibilità del 20% dell’utile di esercizio, unitamente all’esenzione dall’Irap (articolo 1, commi 70-71-72, L. 208/2015).
Per quanto attiene agli studi di settore, poi, si deve rilevare che l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, tranne i casi previsti dalla legge, le cooperative sono assoggettate alla predisposizione dei modelli inerenti agli studi di settore allegati alle dichiarazioni annuali, anche se, in caso di scostamento dei risultati degli studi, sarà l’ufficio periferico che, una volta verificato il rispetto della mutualità dell’ente, terrà conto, nel contraddittorio, che i valori di ricavo realizzati dalla cooperativa siano o meno influenzati dal perseguimento dei fini mutualistici. Di conseguenza, sarà l’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate a valutare, caso per caso, gli scostamenti dai ricavi determinati con gli studi di settore, in relazione al luogo di svolgimento e alla specifica tipologia di attività, così come gli effetti sui ricavi conseguiti nel rispetto dei requisiti di mutualità.


 Pubblicato sulla rivista "Cooperative e dintorni" n. 6 del mese di aprile 2018 - Photo by Stephen Radford on Unsplash.com