assessorato attivita produttive

La Regione Sicilia, nel quadro della sua ampissima autonomia legislativa e amministrativa, gode della medesima autonomia in materia di cooperative e di connessa vigilanza.

In ragione di ciò, la competenza in materia spetta nello specifico al Dipartimento regionale delle attività produttive, che per il tramite del servizio vigilanza e ispettivo, svolge tutte le funzioni collegate. Esamineremo di seguito lo sviluppo di tali funzioni e la storia dell’autonomia in materia. 

Cenni storici 

Per poter dare una corretta informazione sullo sviluppo del sistema, occorre iniziare con il prendere in considerazione la L.R. 114/1950, con la quale le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia recepirono, all’interno delle loro legislazioni regionali, la c.d Legge Basevi sulle cooperative (R.D. 1577/1947).  Sempre sulla base della legge di recepimento, venne prevista la competenza dei registri prefettizi per il godimento delle agevolazioni fiscali. È l’articolo 1, L.R. 114/1950, infatti, che prescrisse che l’iscrizione nel Registro prefettizio doveva avvenire entro 3 mesi dalla data di costituzione, al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali. Successivamente, con propria L.R. 42/1956, la Regione Sicilia determinò l’istituzione della Commissione regionale per la cooperazione. In forza di tale legge (articolo 1) venne istituito presso l'assessorato regionale del Lavoro, della previdenza e assistenza sociale, la Commissione regionale per la cooperazione, che risultò composta dal direttore regionale dell'assessorato suddetto; dai funzionari preposti al coordinamento dei gruppi di lavoro "Vigilanza cooperative”, "Incentivi alla cooperazione" e "Cooperative edilizie", istituiti presso lo stesso assessorato; da un rappresentante dell'Amministrazione regionale del bilancio, affari economici; da un rappresentante di ciascuno degli assessorati regionali ai lavori pubblici, agricoltura e foreste, all'industria e commercio, e al servizio pesca e attività marinare; da 3 rappresentanti effettivi e 3 supplenti di ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, da esse designati; da 2 esperti in materia di cooperazione, per la cui scelta l'assessore al lavoro e alla previdenza e assistenza sociale potrà tenere conto, nei limiti di 1 unità, dell’eventuale esistenza, nella Regione, di associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, che non posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento e, infine, da un consigliere di ruolo della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo da parte delle associazioni indicate nel presente articolo, nel termine congruo loro fissato, la rappresentanza delle associazioni stesse, fino alla designazione, si intende assunta dagli esperti scelti fuori dell'ambito delle associazioni del movimento cooperativo non riconosciuto.
La Commissione regionale per la cooperazione deve esprimere parere:  a) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti conferiti dall'assessorato regionale o eseguiti sotto la sorveglianza del medesimo; b) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dall'assessore per il lavoro e la previdenza e assistenza sociale;  c) sulla devoluzione dei patrimoni degli enti cooperativistici iscritti nel Registro prefettizio e nello schedario generale, nell'ambito della Regione, nei casi in cui non risulti regolata dallo statuto dell'ente.  
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 220/2002, tale disposizione e le sue successive modificazioni sono state adottate in modo autonomo anche dalla Regione Sicilia. Più precisamente:
− nel 2003 viene emanata la circolare assessoriale di recepimento degli articoli 5, 6, 11, D.Lgs 220/2002;
− nel 2004 si ha il decreto attuativo 220/2002 Map, che con gli articoli 1-13 disciplina la revisione delle cooperative;
− nel 2006 si ha l’adozione dei modelli di revisione e recepimento del D.M. 6 dicembre 2004;  
− nel 2011 si ha il recepimento in toto del D.Lgs. 220/2002.
Esaminando il contemporaneo sviluppo delle cooperative in Sicilia, da fonti Istat, Mise e CCIAA si rileva che le cooperative hanno avuto il seguente incremento:  
− nel 1951 erano n. 343;  
− nel 2001 n. 5.086;  
− nel 2010 n. 10.346;  
− nel 2015 n. 11.884;  
− nel 2019 la Sicilia si afferma come la prima Regione in Italia per numero di cooperative attive.

Dopo il breve excursus storico di Leggi e D.L. che regolano le revisioni delle cooperative in Sicilia, si può passare a considerare gli strumenti per la vigilanza sugli enti cooperativi e come questi vengono utilizzati all’interno della Regione.

Le competenze del servizio vigilanza e del servizio ispettivo del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Prima di entrare nello specifico della revisione svolta nella Regione Sicilia, è opportuno prendere conoscenza delle competenze del servizio vigilanza e del servizio ispettivo del Dipartimento regionale delle attività produttive, per ben comprendere il livello di autonomia con il quale si opera nella Regione.
Di seguito si riportano le competenze in materia di controllo degli enti sottoposti a vigilanza del dipartimento e, in particolare:  
• liquidazioni volontarie e coatte amministrative, gestioni commissariali e attività correlate previste dalla legislazione in materia;  
• elenco regionale dei commissari liquidatori e dei commissari straordinari e provvedimenti consequenziali;
• segreteria Commissione regionale cooperazione;
• L.R. 37/1994: assunzione delle garanzie rilasciate dai soci delle cooperative agricole, poste in liquidazione e/o fallimento;
• esercizio delle competenze amministrative non diversamente attribuite in materia ispettiva;
• scioglimenti semplici e rapporti e collegamenti con gli Albi nazionali delle cooperative e con gli organismi istituzionali a diverso titolo interessati in materia di attività di vigilanza nel settore della cooperazione; 
• tenuta elenchi revisori e società di revisione;
• attività residuale connessa ai contributi in favore di organismi di rappresentanza del movimento cooperativo;
• formazione per gli ispettori di cooperative in materie di competenza del servizio; • eventuali competenze non espresse rientranti nell'ambito della vigilanza;
• partecipazione a convegni, tavoli tematici e tecnici per le materie di competenza;
• vigilanza sul funzionamento delle cooperative e loro consorzi e conseguenti accertamenti tramite associazioni cooperative, uffici ed enti, Commissione regionale della cooperazione, Tribunali, Amministrazione e uffici;
• servizio ispettivo per le materie di competenza del dipartimento;
• ispezioni straordinarie alle cooperative:
• vigilanza e controllo su Crias, Ircac, enti fiera, CCIAA.

La revisione cooperativa

Per la Sicilia, le associazioni nazionali riconosciute, oltre a revisionare le cooperative loro aderenti, ricevono mandato di revisionare anche le cooperative non aderenti ad alcuna associazione.
Le associazioni nazionali riconosciute operanti in Sicilia sono:  
− Agci;  
− Confcooperative;  
− Legacoop;  
− Unci;  
− Unicoop;  
− Uecoop.

Essendo stato recepito il D.Lgs. 220/2002, le revisioni vengono effettuate una volta ogni 2 anni, ma possono anche essere annuali se ricorrono determinate caratteristiche previste dalla legge (Cooperative sociali sia di tipo A sia di tipo B, società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi).  
La revisione avviene tramite la redazione di un verbale, su modello approvato dal Mise, che ha lo scopo di verificare:  − la natura mutualistica della cooperativa (mutualità prevalente o non), al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali;
− il rispetto delle normative previste in tema di cooperazione;  
− la situazione patrimoniale;  
− il regolare funzionamento della vita sociale;  
− il raggiungimento dello scopo sociale;  
− la partecipazione dei soci allo svolgimento dell’attività;  
− la gestione amministrativa;  
− il livello di democrazia interna dell'ente cooperativo.
La revisione si conclude con il rilascio del certificato/attestazione di revisione. Durante la revisione è possibile che si riscontrino delle irregolarità nella gestione della cooperativa dovute al mancato rispetto delle norme previste dalla legge; nel caso di irregolarità sanabili il revisore dovrà diffidare la cooperativa alla loro eliminazione entro un determinato periodo stabilito dalla normativa e fissato dal revisore, che, trascorso il termine fissato, dovrà verificare, tramite un apposito accertamento, la loro risoluzione.  Nel caso in cui tali irregolarità non venissero sanate, o in presenza di irregolarità non sanabili, la revisione si concluderà con la proposta di un idoneo provvedimento sanzionatorio, che potrà andare dalla nomina di un commissario allo scioglimento della cooperativa.  
Il ruolo dell’ufficio revisioni in sede di vigilanza come già indicato, l’ufficio revisioni, all’interno del servizio di vigilanza, controlla tutte le procedure per il futuro rilascio dell’attestazione di revisione, che possono così essere riassunte:  
1. redazione per ciascuna associazione territoriale degli elenchi aggiornati delle cooperative soggette a vigilanza per il biennio di riferimento e dell’elenco dei revisori incaricati;  
2. autorizzazione dell’abbinamento revisore-cooperativa, dopo aver valutato le proposte ricevute dalle associazioni territoriali;
3. esame dei verbali di revisione ricevuti, sia in formato elettronico sia cartaceo, analizzando sia la correttezza delle procedure adottate sia il merito di quanto scritto;
4. nel caso di esito positivo, vi sarà il rilascio, a norma dell’articolo 5, D.Lgs. 220/2002, e dell’articolo 10, D.M. 6 dicembre 2004, così come modificato dai successivi D.M. 12 aprile 2007, D.M. 23 giugno 2010 e D.M. 23 febbraio 2015, di un’apposita “attestazione di revisione”, da inviare alla competente associazione territoriale per la relativa trasmissione al legale rappresentante dell’ente cooperativo revisionato. Nel caso di revisione conclusa con proposta di provvedimento, se ne ricorrono i presupposti, il verbale sarà trasmesso anche al competente Ministero.  

di Silvana Lentini - ragioniere commercialista 

Pubblicato sulla Rivista Euroconference "Cooperative e dintorni" n. 19/2019 del mese di Giugno 2019