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Spesso nelle Società cooperative si pone il dubbio se nella compagine sociale  possono farne parte anche i Dottori Commercialisti e se questi possono diventare anche membri del Consiglio di Amministrazione.

In aiuto a ciò interviene il Codice Civile, che con l’Art. 2382  prevede direttamente alcune cause di ineleggibilità, che non fanno riferimento all’iscrizione ad albi professionali.

Il legislatore lascia piena autonomia  e nello statuto da la possibilità di fissare requisiti ad hoc per gli amministratori.
Tali requisiti si ispirano all’esigenza di salvaguardarne l’onorabilità e l’indipendenza professionale.
Per le Società Cooperative il legislatore precisa che almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri sia scelta tra i soci cooperatori.

Vi sono particolari ipotesi di incompatibilità previste dalla legislazione speciale che vietano di assumere la carica di amministratore a:
- gli impiegati dello Stato (art. 60 D.P.R. 3/1957), delle Province e dei Comuni, i segretari comunali e provinciali;
- i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura eletti dal Parlamento (art. 33 legge 195/1958);
- i parlamentari (art. 3 legge 60/1956);
- gli agenti di cambio (art. 1 comma 2 R.D.L. 222/1925);
- il presidente e i membri della Consob (art. 1 comma 5 legge 216/1974).

Il D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), all’articolo 4, stabilisce  delle cause di incompatibilità specifiche per gli iscritti al relativo albo.
E precisamente, la lett. c) del comma 1, stabilisce che:
non è compatibile con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile lo svolgimento anche in forma non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui.
Con riferimento alle Società Cooperative, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha chiarito  che l’incompatibilità si verifica quando il Commercialista eserciti un potere di controllo sulla società, ipotesi molto rara nelle Società Cooperative, e che lo stesso ricopra l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto spiegato, se ricorrono i seguenti presupposti:
- l’assenza di controllo sulla società cooperativa,
- l’assenza di  ben definiti  e specifici limiti fissati dallo statuto   sociale,
l’iscritto all’albo è legittimato non solo a partecipare al Consiglio di Amministrazione, ma ad essere di fatto destinatario di poteri delegati anche molto ampi.