La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è disciplinata e regolata dall’art. 2545-octies del Codice Civile. Tale circostanza si realizza quando, per due esercizi consecutivi, non siano rispettate Ie condizioni di cui all'art. 2513 del Codice Civile, ovvero quando siano modificate Ie previsioni statutarie di cui all 'art. 2514 del Codice Civile.
Oltre alla non indifferente riduzione delle agevolazioni fiscali, la perdita della mutualità prevalente determina l'obbligo di redigere un bilancio straordinario, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.
L'adempimento deve per essere posto in essere nella sola ipotesi in cui la cooperativa modifichi Ie previsioni statutarie obbligatorie previste. Nei casi diversi da quelli considerati, in effetti, il patrimonio rimane indivisibile, essendo in ogni caso non consentita la sua distribuzione a favore dei soci. L’art. 10 della L. 99/2009, disciplina I' ipotesi di rientro da parte della cooperativa nella mutualità prevalente, condizione che pare si possa realizzare decorso un anno dalla riacquisizione dei parametri di prevalenza di cui all'art. 2513 del Codice Civile. La disposizione su indicata, introduce un nuovo sistema sanzionatorio in conseguenza dell'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, attraverso la previsione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente.
Perdita della mutualità prevalente
Come già detto, avviene quando per 2 esercizi consecutivi la cooperativa non rispetta la condizione di prevalenza del rapporto con i soci di cui all'art. 2513 C.C. Più specificatamente, iI mancato rispetto delle condizioni per un solo esercizio non deter-mina la perdita della mutualita prevalente. La condizione di mutualità prevalente viene meno a decorrere dal secondo esercizio, ovvero quando la cooperativa modifica Ie previ-sioni statutarie di non lucratività di cui all'art. 2514 C.C. In quest’ultimo caso, la perdita della mutualità prevalente ha effetto dall'inizio dell'esercizio in cui sono state effettuate Ie variazioni statutarie. Conseguenze: la riduzione sensibile delle agevolazioni fiscali previste per Ie cooperative a mutualità prevalente.
Adempimenti
1) Predisposizione di un bilancio ad hoc, da notificare al Ministero dello Svilppo Economi-co entro 60 gg. dall' approvazione.
2) Obbligo di segnalazione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica.
3) Iscrizione nella sezione dell' Albo delle Cooperative dedicata alle cooperative "diverse" da quelle a mutualità prevalente.
Riacquisizione della prevalenza mutualistica
Quando Ie risultanze contabili relative al 1° anno successivo alIa perdita della prevalenza evidenziano il rientro nei parametri della mutualità prevalente, la cooperativa ha diritto a riacquisire la qualifica. Anche in questo caso vi è l’obbligo di segnalazione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica.