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La disciplina del procedimento di scioglimento e liquidazione delle società di capitali e delle società cooperative è quella prevista dagli articoli da 2485 a 2496, cod. civ.

che, assieme all’articolo 2484, costituiscono il Capo VIII, Titolo V, Libro V, cod. civ.

Elenco e analisi delle principali cause di scioglimento di una società cooperativa.

Premessa. All’atto della costituzione della loro società cooperativa, i soci costituenti sono in genere fermamente convinti che i loro desideri di realizzazione del lavoro si stanno avverando e che per la vita continueranno a perseguire insieme il loro sogno.
Non sempre, però, i soci riescono a portare avanti gli scopi che si sono prefissati al momento della costituzione, in quanto, nel corso dei vari anni, si possono generare difficoltà economiche, cambio di orientamento della domanda o dell’offerta, produzioni antieconomiche, etc., che segnano inesorabilmente la fine della cooperativa.

Le cause della liquidazione
La disciplina del procedimento di scioglimento e liquidazione delle società di capitali e delle società cooperative è la medesima, ed è prevista dagli articoli da 2485 a 2496, cod. civ., che, assieme all’articolo 2484, costituiscono il Capo VIII, Titolo V, Libro V, cod. civ.
Volendo elencare e analizzare i motivi principali che causano lo scioglimento delle società cooperative, possiamo avere quanto segue:

1. il decorso del termine: quando la cooperativa si costituisce, viene indicata nell’atto costitutivo la durata della vita sociale. Se, giunti alla data conclusiva, i soci non provvedono a rinnovare la durata della società, la cooperativa viene messa in liquidazione per decorso del termine;

2. il mancato conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo: nel caso di mancato conseguimento dell’oggetto sociale per attività non iniziata o per impossibilità scaturente da motivi contingenti, quali mancate realizzazioni di progetti, appalti non ottenuti, etc., si rileva un ulteriore presupposto di scioglimento, che può essere superato solamente se l'assemblea dei soci, appositamente convocata, deliberi di modificare l’oggetto sociale con uno più consono per la riuscita e la sopravvivenza della cooperativa;

3. l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea: tale ipotesi si genera se, nel corso dei vari esercizi e per motivi di incompatibilità fra i componenti dell’organo amministrativo e i soci, non si riesca a riunire l’assemblea e a deliberare;

4. altre eventuali cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto: si possono poi avere altre cause di scioglimento diverse da quelle previste dalla legge, previste però dallo statuto o dall’atto costitutivo. In questo caso dovrà essere determinato quale organo della società ha la competenza ad accertare, decidere ed effettuare l’iscrizione presso l’ufficio del Registro Imprese della dichiarazione con cui la causa di scioglimento viene accertata o dell’atto con cui lo scioglimento della società cooperativa deve essere attuato;

5. il provvedimento dell'Autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge: scioglimento della società per atto dell'Autorità: l’Autorità di vigilanza, rifacendosi all’articolo 2545-septiesdecies, cod. civ., ha facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici in seguito al riscontro di anomalie nel funzionamento della società cooperativa, sia di tipo strutturale sia organizzativo, quali il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l’assenza di condizioni per il raggiungimento dello scopo sociale, il mancato deposito del bilancio di esercizio per 2 anni consecutivi e il mancato compimento degli atti di gestione. Da precisare che lo scioglimento per atto di Autorità è uno specifico e grave provvedimento sanzionatorio e non può essere adottato su richiesta della cooperativa stessa;

6. il fallimento della società: come risaputo, il fallimento produce l’effetto dell’estinzione della società cooperativa;

7. la perdita del capitale sociale: la quota minima di capitale sociale che ogni socio deve sottoscrivere e versare è di 25 euro. Ogni socio può sottoscrivere e versare multipli di tale importo. Per le cooperative non vige l’obbligo del minimo di capitale sociale (tipo Srl), in quanto la società è a capitale variabile. Può, però, accadere che, in seguito a perdite di esercizio non coperte dai versamenti dei soci, il capitale sociale si riduca oltre al minimo stabilito dalla legge, cioè 25 euro per ogni socio, generando così il presupposto per il possibile scioglimento;

8. la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale: il numero minimo dei soci è di 9 (o di 3 nel caso di sole persone fisiche). Nel caso di recesso di uno o più soci che comporti la diminuzione del numero complessivo al di sotto del minimo di legge, si ha 1 anno di tempo per integrare tale numero minimo dei soci. Decorso tale termine senza il richiesto reintegro, e quindi venendo a mancare tale requisito, la cooperativa non può ulteriormente continuare a funzionare.

Atti conseguenti all’accertamento di una causa di liquidazione
Gli amministratori, al verificarsi di una delle cause di liquidazione sopra elencate, devono convocare l’assemblea straordinaria dei soci per la nomina dei liquidatori, ai quali competerà dare avvio al procedimento di messa in liquidazione della cooperativa.
La nomina dei liquidatori deve essere comunicata al Registro Imprese (CCIAA) della Provincia dove la società cooperativa ha la sede legale.
Ai liquidatori è dato il potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della cooperativa, espletando il compito con diligenza e professionalità; la responsabilità per i danni che derivano dall’inosservanza dei loro doveri è disciplinata dall’articolo 2476, cod. civ..
L’obiettivo dei liquidatori è mirato alla trasformazione in denaro dei beni presenti nell’attivo patrimoniale e a soddisfare i creditori con la somma ricavata; la gestione non è più rivolta allo svolgimento dell’attività economica oggetto della cooperativa, bensì a predisporne la completa cessazione. Solo dopo si può procedere alla redazione del bilancio finale.
Nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti al pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti; se questi non sono sufficienti o se i versamenti non vengono effettuati, la società cooperativa può essere cancellata dal Registro Imprese CCIAA, anche se vi sono debiti e questa è priva di liquidità per poterli pagare.
In tal senso, è da notare che anche il socio lavoratore che vanta ancora dei crediti per la sua attività lavorativa, di fronte a questa cancellazione è privo di tutela e ben difficilmente riuscirà a soddisfare le sue ragioni creditizie (D.Lgs. 6/2003, aggiornato con il D.Lgs.37/2004 e D.Lgs. 310/2004).
 
La chiusura della liquidazione
I creditori insoddisfatti hanno la possibilità di agire per il risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa o negligenza di costui.
Al termine delle operazioni necessarie per la conclusione del procedimento, i liquidatori hanno l’obbligo di redigere e sottoscrivere il bilancio finale, eventualmente accompagnato dalla relazione dei sindaci (se nominati) e depositarlo presso il Registro Imprese.
I soci, entro 90 giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito, possono proporre reclamo davanti al Tribunale sull’operato dei liquidatori.
Trascorsi i 90 giorni senza che siano stati presentati reclami, il bilancio finale si intende approvato e, pertanto, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro Imprese (articoli 2492, 2493 e 2495, cod. civ.).
Importante rilevare che, anche se in liquidazione, le cooperative sono soggette alla revisione da parte dell’ente di vigilanza, il quale, se le società cooperative in liquidazione ordinaria per 5 anni consecutivi non hanno depositato i bilanci d’esercizio, in sede di verifica dispone la cancellazione dal Registro Imprese.
Durante il procedimento di liquidazione, se si riscontrano irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione, l'Autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dal Tribunale, può chiederne la sostituzione al medesimo.

La funzione e le responsabilità dei soci durante la liquidazione
Possiamo chiederci ora che ruolo abbiano i soci durante la liquidazione. Ad esempio, devono concorrere al pagamento dei debiti sociali?
Nella sentenza n. 1362/2013 del Tribunale di Taranto si afferma che:
“I principi regolatori della materia escludono la responsabilità personale del socio nelle società di capitali e, di riflesso, non consentono al liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata, in caso di insufficienza del suo patrimonio, di imporre ulteriori versamenti ai soci per il ripianamento delle obbligazioni sociali”.
Come comprensibile, la sentenza si riferisce a debiti societari dove il socio non è intervenuto quale garante. Se, invece, il socio ha prestato garanzie personali, sarà tenuto a corrispondere per quei debiti che siano stati da lui garantiti.
Nel procedimento dello scioglimento della cooperativa, la parte di maggiore delicatezza è sicuramente la destinazione del patrimonio residuo.

La destinazione finale del patrimonio residuo
Si è appena citato che i liquidatori, dopo aver espletato tutte le pratiche burocratiche e amministrative, con la realizzazione dell'attivo sociale e il soddisfacimento dei creditori, devono redigere il bilancio finale di liquidazione e porre fine alla vita della cooperativa.
Non vi sono norme specifiche che regolano la destinazione del patrimonio residuo della liquidazione e il codice civile nulla dice al riguardo.
In assenza di una specifica disciplina, tranne quanto stabilito per le riserve indivisibili, lo statuto della cooperativa stabilisce, come consuetudine, che il patrimonio residuo, una volta rimborsato il capitale sociale e l’eventuale sovrapprezzo, venga devoluto ai fondi mutualistici nazionali, se aderente a una associazione nazionale di assistenza e tutela, altrimenti direttamente al Mise.
Tale disposizione vale in termini generali per le società cooperative che rispettano i requisiti richiesti dalla legge per poter usufruire delle agevolazioni fiscali (cooperative a mutualità prevalente), per le quali, occorre ricordare, vi sono specifiche norme da rispettare. È opportuno, così, ricordare l’articolo 11, comma 5, L. 59/1992, che stabilisce che deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati. È ulteriormente possibile rilevare che la norma del 1992 individua con precisione i destinatari del patrimonio residuo, ponendo a carico dei liquidatori l'obbligo di provvedere, approvato il bilancio finale di liquidazione e rimborsati i soci, al versamento ai fondi suddetti. Trattasi di una disposizione che, pur limitando la libertà della cooperativa in ordine alla scelta dei beneficiari della devoluzione del patrimonio sociale residuo, risolve la delicata questione della verifica della conformità dell’erogazione a scopi di pubblica utilità. La disposizione del 1992 trova, poi, una determinazione coincidente nell’articolo 2514, cod. civ..
Secondo quanto previsto, infatti, anche in forza di tale norma le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Si afferma così, in termini univoci, la destinazione citata, che, nei fatti, completa l’iter di devoluzione del patrimonio residuo delle società cooperative successivamente alla conclusione della liquidazione.

Silvana Lentini
Ragioniere commercialista


Articolo pubblicato sulla Rivista Euroconference "Cooperative e dintorni"