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Le società cooperative sono quelle imprese che, nel corso di decenni di attività, hanno sfatato il mito di essere società di serie B, riuscendo a far parte, insieme alle molteplici aziende Srl, Spa, etc., del mercato europeo.

I numeri crescono ogni giorno, basti pensare che solo in Italia sono circa 100.000. Questa crescita dimostra che questo tipo di società è utile per ridurre la crisi economica che dilaga in tutta Europa. La gestione amministrativa e societaria è molto simile alle società di capitali, ma con un’eccezione: il Mise esercita il controllo sulle società cooperative (articolo 2512, cod. civ.).

La revisione delle società cooperative

Come risaputo, il Mise esercita il controllo sulle società cooperative attraverso 2 tipi di revisione: le revisioni ordinarie e le ispezioni straordinarie.

Le revisioni ordinarie (articolo 9, D.Lgs. 220/2002) hanno sia lo scopo di accertare i requisiti mutualistici delle cooperative sottoposte al controllo, sia di controllare l’ordine nella gestione, il giusto collocamento dei soci lavoratori nell’organico del personale dipendente, il rispetto dei contratti nazionali dei lavoratori, se le decisioni prese dall’organo amministrativo sono regolarmente messe a conoscenza dei soci, il livello di democrazia interna, il controllo delle regolarità degli adempimenti civilistici, il versamento della quota del 3% sull’utile d’esercizio al Fondo mutualistico. Ulteriormente, il controllo effettua la verifica dell’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali di cui beneficiano le cooperative a mutualità prevalente.

Le ispezioni straordinarie (articolo 9, D.Lgs. 220/2002) hanno funzioni di verifica più incisive e di maggior rigore. Tali ispezioni avvengono per ordine del Mise e sono programmate a campione o per approfondimenti sulla gestione a seguito di rilievi in sede di revisioni ordinarie o per denunce di soci e di terzi. Può anche capitare che enti pubblici chiedano ulteriori controlli su determinate cooperative.  
A differenza delle revisioni ordinarie eseguite da revisori abilitati, nominati dal Ministero stesso o dalle associazioni di categoria o dagli assessorati regionali delle Regioni a statuto speciale che hanno competenza sulla vigilanza delle cooperative, le ispezioni straordinarie sono eseguite solo da funzionari pubblici abilitati per tale funzione. Entrambi i tipi di revisione e di ispezione, anche se con modalità diverse, hanno in comune il fine del controllo previsto dall’ordinamento che regola il mondo delle cooperative.

La periodicità delle revisioni

La periodicità delle revisioni scaturisce dal tipo di cooperativa: annuale, per le cooperative sociali ed edilizie; biennale, per tutti gli altri tipi di cooperative. Le ispezioni straordinarie non hanno cadenza periodica, ma vengono effettuate secondo un programma di controllo formulato da parte del Mise.

Le cooperative che sono gestite con oculatezza si fanno revisionare regolarmente, mentre altre sfuggono alla revisione, per incoscienza e incompetenza degli amministratori, che, con il loro comportamento, arrecano conseguenze gravi alla cooperativa. Ulteriormente, la revisione è un atto importante quando le cooperative chiedono finanziamenti. Alla documentazione di rito va, infatti, obbligatoriamente allegato l’attestato di avvenuta revisione senza rilievi.

La mancata revisione

Il revisore, appena ricevuto l’incarico, invia una pec al legale rappresentante della cooperativa, con la richiesta di revisionare la cooperativa ai sensi dell’articolo 5, comma 4, D.Lgs. 220/2002; se non riceve risposta, prima di procedere con il verbale di mancata revisione, replica la comunicazione con una raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale della cooperativa. Se anche con la seconda raccomandata la cooperativa risulta irreperibile, allora il revisore compilerà il verbale di mancata revisione, indicando la proposta della sanzione irrogata e allegando le copie dei documenti che comprovano le varie richieste di revisione. Il verbale di mancata revisione sarà inviato alla cooperativa via pec o raccomandata A/R. La cooperativa inadempiente, al ricevimento del verbale di mancata revisione, può sanare la situazione chiedendo l’immediata revisione.  
Se, invece, la cooperativa non risponde alla comunicazione, l’ente di revisione prende il provvedimento definitivo e lo trasmette all’Ufficio ministeriale competente con la relativa proposta. Avendo parlato di sanzioni in caso di mancata revisione, occorre ricordare che con l’articolo 1, L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), composto di 1181 commi, sono state inasprite le sanzioni, sia per il mancato rispetto delle finalità mutualistiche (cooperative a mutualità prevalente) sia della vigilanza. Inoltre, sono previste sanzioni (articolo 1, comma 936, lettera a), L. 205/2017) per coloro che ostacolano l’esercizio delle funzioni del revisore. Le possibili sanzioni sono:
– la cancellazione dall’Albo delle cooperative, ex articolo 2543, cod. civ.. Le cooperative obbligatoriamente devono essere iscritte all’Albo nazionale delle cooperative per il settore cui operano. All’atto della cancellazione perdono la qualifica di cooperative e, avendo perso l’iscrizione, hanno perso tutti i benefici di legge;
– l’ulteriore sanzione può essere lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici; ex articolo 2544, cod. civ..

I fondi mutualistici

I fondi mutualistici nascono il 31 gennaio 1992 con la L. 59/1992, dove gli articoli 11 e 12 disciplinano i fondi costituiti con il patrimonio residuo delle cooperative disciolte ed eventuali versamenti di terzi (soggetti privati o pubblici) e hanno lo scopo di incentivare la nascita di nuove società cooperative, aiutare a sviluppare nuove iniziative in cooperative già esistenti, incentivare lo sviluppo di attività in zone considerate importanti per la cooperazione con precedenza all’incremento dell’occupazione e sviluppo del Mezzogiorno, organizzano e gestiscono corsi di formazione professionale, promuovono studi e ricerche su specifici argomenti economici e sociali a favore del movimento cooperativistico. I soggetti autorizzati a costituire e gestire tali fondi sono: –le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico, riconosciute dall’articolo 5, comma 2, D.L. 1577/1947, e attualmente denominate Centrali cooperative; –Spa speciali o associazioni che li gestiscono senza scopo di lucro.

La messa in liquidazione della cooperativa

Un fatto grave, come per esempio il mancato deposito dei bilanci negli ultimi 5 anni, può generare lo scioglimento per atto di autorità. Non è, quindi, la cooperativa che decide uno scioglimento volontario e la successiva liquidazione, bensì trattasi di un provvedimento sanzionatorio del Mise.

La comunicazione dello scioglimento, deciso dall’ente di revisione, deve essere inviata obbligatoriamente al Mise e all’Agenzia delle entrate, al fine di monitorare eventuali episodi di estinzione in tempi rapidi delle cooperative che vogliono eludere gli obblighi di legge. L’articolo 12, comma 5-ter, D.Lgs. 220/2002, come modificato dall’articolo 1, comma 936, lettera a), n. 3, L. 205/2017, prevede che l'efficacia dell'estinzione avvenga ai fini fiscali, trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese L’articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, regola, invece, la durata ai fini dell’efficacia della liquidazione, di eventuali accertamenti, pagamento di contributi e dei tributi in genere, oltre alla possibilità dei creditori di richiedere quanto loro dovuto.

La sostituzione dei liquidatori ex articolo 2545-octiesdecies, cod. civ.

L’articolo 2545-octiesdecies, cod. civ., prevede che l’irregolarità o l’eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria da parte di una società cooperativa possa comportare l’adozione, da parte dell’Autorità di vigilanza, di sostituire i liquidatori nominati dalla cooperativa.

Il commissario ad acta

L'articolo 2545-sexiesdecies, cod. civ., come modificato dall'articolo 1, comma 936, lettera c), n. 3, L. 205/2017, ha stabilito che per le irregolarità minori (ad esempio, il CdA non adempie ai propri obblighi), per riportare la cooperativa a un corretto funzionamento, può essere nominato, con decreto del Mise, un commissario ad acta. Le sue funzioni consistono nel portare a termine gli atti che permettono alla cooperativa di sanare la situazione di irregolarità riscontrate in sede di revisione. I suoi poteri sono, quindi, limitati, così come la durata del suo incarico. La cooperativa, avverso tale nomina, può presentare ricorso amministrativo al Mise.

La liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540, cod. civ.

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale cui possono essere soggette le società cooperative. In tal caso, oltre alla Legge Fallimentare e alle norme del codice civile, si applicano le direttive provenienti dal Mise. Può nascere allora spontanea la domanda: perché in sede di revisione si può sanzionare una cooperativa con un provvedimento così grave?  

Quando si riscontra un importante squilibrio fra debiti e crediti, con l’impossibilità di ripianare le perdite, oppure quando i proventi non riescono a coprire i costi, allora, con proposta presentata al Mise, si può procedere con la liquidazione dei beni societari per pagare i debiti. A seguito dell’emanazione del provvedimento che decreta la liquidazione coatta amministrativa, viene nominato un commissario liquidatore, unitamente a un comitato di sorveglianza.

Successivamente alla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa, il CdA non può più operare e non sono più valide le assemblee dei soci fatte dopo l’inizio della liquidazione. Alla luce di quanto detto, la mancata revisione comporta un danno enorme ai soci lavoratori della cooperativa, che, potenzialmente ignari di quanto succede nella gestione amministrativa della cooperativa, possono ritrovarsi senza lavoro.

È importante, allora, che i soci partecipino alle riunioni, pongano attenzione e chiedano notizie sulla revisione della cooperativa, perché, sebbene sia previsto dalla legge comunicare ai soci l’esito della revisione e affiggere in sede copia del verbale di revisione, per ignoranza o negligenza da parte dell’organo amministrativo spesso non viene data la giusta valutazione e importanza alla revisione. Tanti amministratori la considerano, infatti, solo una perdita di tempo e di denaro (pagare la quota revisionale), non rendendosi conto che la revisione è il fondamento per una cooperativa sana e ben gestita.

Silvana Lentini – ragioniere commercialista


 Articolo pubblicato sulla Rivista Euroconference "Cooperative e dintorni"