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Il governo Draghi ha posto la fiducia sul testo della legge di conversione del “Decreto Aiuti” (DL 17 maggio 2022, n. 50) da approvare alla Camera, ed entro il 16 luglio anche al Senato, che introduce modifiche alle vigenti disposizioni del DPR 602/1973 in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il testo licenziato dalle Commissioni, su cui il Governo ha posto la fiducia, prevede che la “decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza”.
Quindi il contribuente può chiedere la dilazione, separatamente, di ciascuna singola partita a ruolo; non è obbligato necessariamente a dilazionare la totalità dei carichi affidati all’agente della riscossione.
L’eventuale decadenza da uno dei piani di rientro non pregiudica quindi la validità (e il mantenimento) degli altri, né la possibilità di fare istanza di una nuova rateazione per carichi diversi da quelli decaduti.

Cambia anche il limite del debito, per ciascuna istanza, al di sotto del quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore per ottenere la rateazione, che passa da 60mila a 120mila euro.

Inoltre, il numero delle rate non pagate che causa la decadenza dalla rateazione viene aumentato, da 5 a 8 rate.

Viene previsto però, per le nuove istanze, che una volta decaduti da una dilazione, il debito residuo non possa mai più essere rateizzato.

Invece, “in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl Aiuti, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate”. Nel presentare l'istanza, vanno pagate le rate scadute.


Testo dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, così come emendato dall’art. 15-bis della legge di conversione del Decreto Aiuti.

Art. 19 Dilazione del pagamento
(in rosso il testo emendato)

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta', concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza (2).

1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

2. (Comma abrogato dall'art. 36, comma 2-bis, lett. b) decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.

3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e' autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo' essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.