Michele Cappadona, presidente AGCI Sicilia

Il tema della vigilanza delle cooperative torna di stretta attualità: dopo la recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri della proposta di dlgs di riforma delle disposizioni in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, la Corte costituzionale pubblica la sentenza con cui dichiara illegittimo lo scioglimento delle cooperative solo perché si sottraggono agli inviti dell’autorità di vigilanza.

Agci chiede all’assessore alle attività produttive Edy Tamajo un incontro, insieme alle altre associazioni centrali di rappresentanza, sulle varie tematiche di vigilanza e criticità specifiche delle imprese cooperative, a partire dal ribasso degli attuali contributi revisionali a carico delle aziende siciliane, allineandole alle vigenti tariffe nazionali.

«La Corte Costituzionale ha deciso che lo scioglimento delle cooperative solo perché si sottraggono agli inviti dell’autorità di vigilanza, e quindi a prescindere dalla verifica sull’effettivo conseguimento delle finalità mutualistiche, integra una sanzione amministrativa sproporzionata, violando perciò l’articolo 3 e l’articolo 45 della Costituzione, che riconosce la funzione sociale
della cooperazione» sottolinea Michele Cappadona, presidente dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane-AGCI Sicilia.

«È quanto stabilito nella sentenza numero 116/2025 della Consulta, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 3, secondo periodo, del dlgs n. 220/2002, nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità, anziché stabilire che l’autorità di vigilanza nomini un commissario ai sensi dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.»

La sentenza è giunta a questa conclusione ponendo in rilievo che, nonostante la sua «perdurante e attuale» funzione sociale, «oggi il modello cooperativo sta attraversando una grave crisi, attestata dal tasso di crescita ormai da alcuni anni costantemente negativo, a dispetto di quello del totale delle imprese» e che a determinare tale fenomeno, rilevato negli ultimi anni, concorrono senza dubbio plurimi fattori, tra i quali riveste «un ruolo anche l’assetto legislativo, nel quale, a fronte della perdita di peso dei vantaggi fiscali, sono state introdotte normative non particolarmente incentivanti per questa tipologia di impresa».
Invece che favorire l’«incremento» della cooperazione «con i mezzi più idonei» secondo il mandato dell’articolo 45 della Costituzione, norme come quella dichiarata costituzionalmente illegittima possono determinare invece un grave effetto di deterrenza al suo sviluppo, in quanto rischiano di causare lo scioglimento per atto d’autorità persino di cooperative che, ove sottoposte a revisione, risulterebbero in possesso dei requisiti mutualistici.

«Auspichiamo un incontro urgente sui temi di stretta attualità delle cooperative, vigilanza e riforma di sistema, nel rispetto dell’articolo 45 della Costituzione, insieme alle altre associazioni centrali di rappresentanza», continua Michele Cappadona.

«L’Agci Sicilia ha da anni sollevato il problema della difformità tra le procedure regionali e nazionali nella gestione dei contributi di revisione, che per le cooperative siciliane sono ingiustamente maggiori rispetto a quelli del resto del Paese. A soffrire di tale disparità di trattamentosono la gran parte delle cooperative dell’Isola, in particolare quelle di piccole o piccolissime dimensioni, la stragrande maggioranza del tessuto cooperativo siciliano.
Nel corso della lunga battaglia dell’AGCI, con la risoluzione adottata nella seduta n. 132 del 30 maggio 2019, la Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana, impegnava il Governo Regionale “a determinare l’importo del contributo per le spese di revisione delle imprese cooperative in misura non superiore a quella prevista a livello nazionale.”
Vogliamo ribadire al Governo Schifani - conclude Cappadona -, attraverso l’intervento dell’assessore alle attività produttive, che i proventi dalle attività revisionali, affidati dall’Assessorato alle Centrali, vengano ancora surrettiziamente utilizzati per il sostegno delle stesse Centrali».

Irrisolto, infatti, il nodo sulle modalità di gestione dell’attività di vigilanza delle imprese cooperative non aderenti ad alcuna delle sei centrali. L’attuale normativa regionale, valendosi delle prerogative dello statuto autonomo siciliano, ha nel tempo adottato procedimenti diversi da quelli delineati dalle disposizioni nazionali. Secondo il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le revisioni delle “cooperative libere”, non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza, vanno effettuate direttamente dalla pubblica amministrazione, cui va pagato interamente il contributo revisionale dovuto dalla cooperativa. Solo in Sicilia invece viene finora adottata un’anomala e complicata procedura, secondo la quale l’assessorato alle Attività produttive (valendosi della facoltà prevista dell’art. 26, comma 10, L.R. n. 4/2003) dispone di esternalizzare addirittura l’intero complesso di revisioni di propria diretta competenza (con la discrezionalità concessa dall'articolo 21, commi 7 e 7bis della L.R. n. 36/1991) attribuendone in tal modo l’incarico con criteri che nei fatti appaiono del tutto non paritetici e risulta evidente assecondano consolidate posizioni dominanti.

Ricordiamo che il Governo Meloni ha approvato lo scorso 28 marzo un testo di legge per la riforma, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e ove necessario, delle correlate disposizioni contenute nel codice civile.
Gli elementi caratterizzanti la riforma di cui alla delega riguardano, in particolare: l'inclusione nell'attività revisionale di un costante monitoraggio sulla gestione, nonché sulla rendicontazione di sostenibilità; la riforma dell'Albo delle società cooperative, volta ad assicurare che tutti gli enti cooperativi siano iscritti in un unico pubblico registro nazionale accessibile gratuitamente e digitalmente; l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo; l'integrazione della disciplina della Commissione centrale per le cooperative (organo consultivo del MIMIT), individuando in particolare i casi in cui la Commissione può esprimere pareri sulle questioni di ordine generale in materia di cooperazione poste anche dagli enti pubblici nazionali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché dai consigli nazionali degli ordini professionali.