Palazzo d'Orleans, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana
È una guerra silenziosa, combattuta tra carte bollate, bilanci in rosso e diritti calpestati. Da anni le Aziende Sanitarie Provinciali (Asp) della Sicilia rifiutano sistematicamente di rimborsare ai Comuni il 40% del costo delle rette per l'accoglienza dei disabili psichici nelle comunità alloggio.

Una quota che per legge spetta coprire alle ASP, in virtù dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e della precisa normativa di compartecipazione dei costi a valere sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Eppure, il diniego persiste, lasciando enti locali sull'orlo del default e famiglie in balia di un sistema che tradisce i principi costituzionali di uguaglianza e uniformità territoriale.

«La situazione, da anni denunciata da AGCI Sicilia, è chiara: le Asp siciliane, enti deputati a gestire la sanità regionale, si sottraggono all'obbligo di coprire quella fetta di spesa sociosanitaria che la legge attribuisce loro. Risultato? I Comuni, già strangolati da risorse scarse, devono anticipare l'intero importo delle rette - spesso superiori ai 3.000 euro mensili per ospite - per garantire l'accoglienza in strutture residenziali. Un onere insostenibile che si traduce in debiti accumulati, servizi ridotti al lumicino e, soprattutto, in una violazione flagrante del diritto dei cittadini a prestazioni fondamentali garantite dal SSN». Lo dichiara Michele Cappadona, presidente dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane - AGCI Sicilia.

«La determinazione dei LEA, decretata del Presidente del Consiglio dei Ministri (con due DPCM, nel febbraio e novembre 2001) e la successiva vigente normativa, stabilisce inequivocabilmente la compartecipazione alla spesa per i servizi sociosanitari integrati. Per i disabili psichici in comunità alloggio, il 40% del costo è a carico del sistema sanitario (quindi delle Asp), mentre il restante 60% grava sui Comuni per la parte sociale. Una ripartizione che non è un optional, ma un obbligo derivante dal quadro normativo nazionale.

“Questo rifiuto non è episodico: è strutturale, radicato in una prassi consolidata che ignora delibere, circolari ministeriali e sentenze di giurisprudenza», continua Cappadona. «Le Asp siciliane motivano il diniego con presunte carenze di bilancio o interpretazioni "creative" delle norme, ma i fatti parlano chiaro. In Sicilia, migliaia di disabili psichici – adulti con gravi patologie mentali, spesso non autosufficienti – dipendono da queste strutture per una vita dignitosa. «Senza il rimborso del 40%, i Comuni tagliano dove possono: riducono i posti letto, aumentano le liste d'attesa o, in casi estremi, chiudono i battenti, ritardando o sospendendo i pagamenti ad associazioni e cooperative sociali. E le famiglie? Costrette a sobbarcarsi costi privati o a istituzionalizzare i propri cari in condizioni precarie».

Al cuore di questa denuncia c'è un principio costituzionale inattaccabile: i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), introdotti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Parte Seconda della Costituzione. Questa riforma, voluta per bilanciare l'autonomia regionale con l'unità nazionale, ha elevato i LEP a rango costituzionale, affidando allo Stato la competenza esclusiva nella loro determinazione.

«Nello specifico, ricorda Cappadona, l'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione riserva alla legislazione statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". È una clausola di supremazia: un vincolo ferreo che impone uniformità nelle prestazioni fondamentali, indipendentemente dalla Regione di residenza o dalle capacità finanziarie locali. L'obiettivo? Superare le disparità territoriali, garantendo che un disabile psichico in Sicilia abbia gli stessi diritti di uno in Lombardia o in Trentino».

Michele Cappadona, presidente Associazione Generale delle Cooperative Italiane - Agci Sicilia

La riforma del 2001 ha risposto a un'esigenza storica: in un regionalismo differenziato, le Regioni guadagnano poteri legislativi ampliati, ma lo Stato mantiene il timone sui diritti inviolabili. I LEP fungono da contrappeso, definendo un nucleo minimo inderogabile di servizi – dalla salute (LEA) all'assistenza sociale (LEPS) – che devono essere erogati ovunque con lo stesso standard. Spetta allo Stato non solo definirli, ma anche finanziarli attraverso meccanismi di perequazione, abbandonando il vecchio criterio della spesa storica in favore del fabbisogno standard.

In questo contesto, l'autonomia differenziata – tema caldo nel dibattito nazionale – può e deve essere attuata solo a patto che i LEP siano rispettati. Altrimenti, si rischia un'Italia a due velocità: una per i ricchi, una per i poveri. In Sicilia, il rifiuto delle Asp di rimborsare il 40% delle rette viola proprio questo principio. Non è una questione di risorse regionali: è un tradimento dell'uniformità costituzionale, che lascia i disabili psichici siciliani in una condizione di svantaggio rispetto ai loro concittadini del Nord.

Il governo regionale latitante: interrogazioni cadute nel vuoto

«Il Governo regionale siciliano, da anni, finge di ignorare il problema», dichiara Cappadona. «Nonostante promesse elettorali e tavoli tecnici, la compartecipazione alla spesa sociosanitaria per i disabili psichici rimane un buco nero nei bilanci. Due interrogazioni parlamentari, presentate nelle ultime due legislature all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS), testimoniano questa inerzia».

«La prima, nella XVII legislatura, è consultabile qui [link] . In essa, si denunciava già il mancato rimborso del 40% da parte delle Asp, con Comuni costretti a sobbarcarsi l'intero onere e rischio di interruzione dei servizi. Nessuna risposta concreta: il governo Musumeci archiviò la questione con vaghe assicurazioni.

La seconda, nell'attuale XVIII legislatura, ripropone lo stesso dramma [link]. Qui, si evidenzia come il persistere del rifiuto generi un contenzioso infinito tra Comuni e Asp, con ricorsi alla magistratura contabile e sentenze che condannano le aziende sanitarie a pagare. Eppure, nulla cambia. Il governo Schifani, erede di questa inerzia, non ha mosso un dito: nessun decreto attuativo, nessuna stanziamento dedicato, solo rinvii.

Questa latitanza non è casuale. La Sicilia, Regione a statuto speciale, gode di autonomia finanziaria maggiore, ma la gestisce in modo opaco. I fondi per la sanità – oltre 10 miliardi annui dal bilancio statale ripartiti sul FSN 2024 dal Cipess – vengono dispersi in sprechi, clientelismi e burocrazia, lasciando i disabili come vittime collaterali. Intanto, i Comuni accumulano debiti, con sindaci che minacciano di chiudere le comunità alloggio per insolvenza».

Un appello alla mobilitazione: lo Stato intervenga

«È tempo di agire», continua Cappadona. «Vanno commissariate ad acta le Asp inadempienti, imponendo il rimborso immediato del 40%. Il Ministero della Salute deve intervenire. La Regione Sicilia va messa sotto tutela per i LEA sociosanitari, con stanziamenti vincolati da attribuire attraverso i pertinenti strumenti di bilancio. I Comuni, uniti in Anci Sicilia, preparino un ricorso collettivo alla Corte Costituzionale: questa disparità è incostituzionale.

L'autonomia differenziata, tanto dibattuta, non lascia alibi per l'abbandono. I disabili psichici siciliani meritano gli stessi diritti degli altri italiani. Basta silenzi: il governo nazionale intervenga, o l'Italia unita resterà solo una facciata.

Occorre una riforma che garantisca l’applicazione delle norme che tutelano diritti incomprimibili: le risorse assegnate per la Sanità dalla Manovra non bastano. La Legge di Bilancio 2025 stanzia 3 miliardi per ridurre attese e assumere personale, ma è un cerotto su un'emorragia.

Servono un riparto FSN basato su bisogni reali (non solo età), il commissariamento Asp inadempienti, 450 milioni Pnrr vincolati al Sud per inclusione.

Cooperative sociali e Terzo Settore invocano un "patto per l'equità": monitoraggi LEA mensili, telemedicina universale e stop all'autonomia senza LEP».

«Il Mezzogiorno non è periferia: è metà Italia, 20 milioni di anime, un quarto delle quali in Sicilia. Ignorare queste disparità non è inefficienza, è ingiustizia», conclude Cappadona. «Il governo Meloni ha i dati, le sentenze, i rapporti: ora servono azioni, o l'unità repubblicana resterà un slogan vuoto».


Le norme violate
Il quadro normativo regionale, nazionale e costituzionale dei servizi sociosanitari, che disciplina la compartecipazione dei costi tra Asp e Comuni per le prestazioni assistenziali nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili è chiaro, preciso ed esplicito. La riforma del titolo V della Costituzione ha introdotto (art. 117, c.2, lett. m) la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” ad ogni cittadino, indipendentemente dalla Regione di residenza e dalle diverse capacità finanziarie delle autonomie locali.

Con le leggi regionali n. 1/1979 e n. 22/1986, tra le competenze trasferite in Sicilia ai Comuni ci sono i servizi-socio assistenziali e l’istituzione dell’Ufficio per il servizio sociale, mentre la Regione mantiene (art. 15, LR 22/1986) i criteri e le modalità per l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari. Con il D.P.R.S. n. 158 del 4 giugno 1996, si attesta che anche per i disabili psichici i comuni debbano provvedere ad anticipare l'importo totale delle rette ed esercitare, successivamente, l'azione di rivalsa nei confronti dell'ASP, per il recupero della quota sanitaria della retta, che grava sul fondo sanitario regionale. Norma cardine nazionale e principio generale che assegna la competenza dell'erogazione dei servizi di assistenza sociale ai Comuni italiani è la Legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui è stabilito che “Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità”, fatto salvo quanto previsto su altre normative che stabiliscono l’eventuale integrazione e compartecipazione alla spesa di Stato, Regione e utenti. Il DPCM 14 febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” ha tabellato, per l'assistenza ai disabili gravi privi del sostegno familiare nei servizi di residenza permanente, la ripartizione del 40% a carico del SSN e 60% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, è del 22 novembre 2001 l’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria. Il DCPM 29 novembre 2001 definisce quali LEA di carattere socio sanitario presentano, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.

Il Decreto del Presidente RS del 23.12.2011 ha approvato il protocollo di intesa per l’attuazione del Sistema regionale integrato socio-sanitario in Sicilia, sottoscritto tra l’Assessore protempore per la salute e l’Assessore pro-tempore per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro. Istituito presso l’Assessorato per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro il “Coordinamento tecnico interassessoriale per l’integrazione socio-sanitaria”.

La LR 12 agosto 2014, n. 21, rende appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie rientranti nei LEA, il cui finanziamento grava in quota parte sul Fondo sanitario regionale nonché su eventuali altre fonti di finanziamento regionali e comunitarie e sugli eventuali co-obbligati per legge, secondo i criteri di compartecipazione definiti dal DCPM 29 novembre 2001.

Infine, la Circolare del 26.06.2018 dell'Assessorato della Famiglia chiarisce, richiama e conferma, nello specifico, che la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio, tramite Piano di riparto, con la compartecipazione delle ASP nella misura del 40%, giusta indicazione L.E.A. (Livelli Essenziali Assistenza); la restante parte è imputata al Comune.