barca da pesca

Dal primo gennaio 2019 in vigore le nuove disposizioni sull’obbligo di sbarco del regolamento UE 2018/2036

L’obbligo di sbarco, cioè il divieto di rigettare in mare pesci morti sotto taglia, pratica consueta nella pesca professionale, è stato istituito con il Regolamento UE 1380/2013. La disposizione riguarda anche la pesca ricreativa.
Tutte le specie oggetto di pesca nel Mediterraneo per cui è prevista una taglia minima non potranno più essere rigettate a mare, ma dovranno essere obbligatoriamente sbarcate, contabilizzate e, se non hanno le caratteristiche di taglia opportune per essere destinate al consumo alimentare, dovranno essere utilizzate per altri scopi come ad esempio concimi, farine di pesce, mangimi per animali.

Giovanni Basciano, responsabile Pesca Agci Sicilia"Da anni diciamo che il rimedio corre il rischio di essere peggiore del male”, dice Giovanni Basciano, responsabile Pesca Agci Sicilia e vicepresidente nazionale del settore. “Infatti per diminuire le catture di sotto taglia si impone il loro sbarco a terra, in maniera separata dal pescato come se su un peschereccio ci fosse spazio frigo da destinare allo scarto, ed una volta a terra i pescatori dovranno pagare il conferimento ad aziende specializzate al ritiro ed alla distruzione. Dobbiamo attivarci subito per mettere in campo soluzioni tecniche che diminuiscano questa ulteriore spesa per i nostri armatori".

Lo scopo dell’obbligo di sbarco è duplice, da una parte evitare i comportamenti come il cosiddetto "high grading" (o rigetto selettivo) cioè pescare di più e rigettare morti i pesci che presumibilmente avrebbero un valore minore sul mercato, e dall’altra quantificare lo “spreco” di risorse che deve essere affrontato tramite una maggiore selettività degli attrezzi. Con la pubblicazione del Regolamento 2018/2036 del 18 ottobre 2018 da parte della UE, parte quindi dal 2019 l'obbligo di sbarco del pescato di tutte le specie di cui esiste taglia minima; le uniche concessioni a suo tempo previste sono la possibilità di rigetto di sogliole, occhialone, scampo, astice ed aragosta in funzione dell’alto tasso di sopravvivenza della specie e di un de minimis individuato come segue.
La quantità di rigetto è prevista per il nasello e le triglie fino a un massimo del 6 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli. Per la spigola, lo sparaglione, il sarago pizzuto, il sarago maggiore, il sarago testa nera, le cernie, la mormora, il pagello mafrone, l'occhialone, il pagello fragolino, il pagro mediterraneo, la cernia di fondale, la sogliola, l'orata e il gambero rosa mediterraneo, fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; fino a un massimo del 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli; fino a un massimo dell'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari. Per l'acciuga, la sardina, gli sgombri e i suri (o sugarelli), fino a un massimo del 5% nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.

Le specie non inserite in queste deroghe vanno sbarcate separatamente e non potranno essere destinate al consumo umano.