Michele Cappadona, AGCI Sicilia: «La Regione non recepisce da due anni le nuove condizioni del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali, ben prima dell’interim dell’assessorato alla Famiglia assunto dal presidente Schifani. Comuni senza fondi non fanno impegni di spesa dal 2025. Governo regionale assente, non decreta revisioni delle rette, del tutto sordo alle istanze del settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria».
In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 del TAR Sicilia, a Palazzo Benso, lo scorso 27 gennaio a Palermo, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nel fare il punto sull’azione del suo governo ha annunciato che entro marzo lascerà l’interim assunto lo scorso novembre dei due assessorati alla Famiglia e alla Funzione pubblica, a seguito della revoca degli assessori della Dc, Nuccia Albano e Andrea Messina.
A novembre, dopo la sospensione della dirigente Maria Letizia Di Liberti, Schifani aveva provvisoriamente affidato l’incarico di dirigente generale all’avv. Ettore Riccardo Foti, confermato il 1° febbraio per due anni, e la carica di capo di gabinetto a Patrizia Valenti, già capo di gabinetto vicario della Presidenza.
«Secondo la L.R. 22/1986 e le norme di attuazione della Legge 328/2000, l'Assessorato alla Famiglia e Politiche sociali - spiega Michele Cappadona, presidente dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane-AGCI Sicilia - ha il compito di determinazione dei costi standard dei servizi assistenziali e di predisporre lo schema-tipo di convenzione (poi emanato con Decreto Presidenziale) che fissa il "prezzo" del servizio. Provvede poi alla ripartizione dei Fondi, gestendo il Fondo Regionale per le Politiche Sociali e i trasferimenti ai Distretti Socio-Sanitari. Esercita il potere di Vigilanza, verificando che gli enti locali garantiscano i Livelli Essenziali di Assistenza (LEPS), che includono la sostenibilità economica dei servizi. In Sicilia, l'attuazione della Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ha seguito un percorso particolare a causa della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di assistenza. La principale norma di recepimento della 328/2000 in Sicilia è la Legge Regionale 10 luglio 2003, n. 10, che all'Articolo 20, stabilisce che la Regione definisce i criteri per l'accreditamento e le modalità di determinazione delle tariffe. Ne consegue che il Comune non può agire in totale autonomia se la Regione non fissa i parametri economici di riferimento (le tariffe) per il pagamento dei servizi.
L’AGCI Sicilia - continua Cappadona - ha rilevato e contestato più volte le due persistenti omissioni del governo regionale sul settore sociale e socio-sanitario: il mancato intervento nei confronti dell’assessorato per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali; la mancata emanazione attraverso DPRS, della revisione degli schemi-tipo delle convenzioni e delle tariffe dei servizi che gli enti locali siciliani (Comuni e ASP) devono adottare e il mancato appostamento delle somme adeguate ai fabbisogni annuali di assistenza che la stessa amministrazione accerta.
Il mancato recepimento del nuovo ccnl delle cooperative sociale del 2024 è intollerabile in un settore di attività labour intensive come quello dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. L’effetto è la decimazione delle imprese sociale e la desertificazione del tessuto di presidi di prossimità nel territorio siciliano e, allo stesso tempo, della qualità dei servizi ai cittadini più fragili. Auspichiamo quindi che, lasciando l’interim dell’assessorato alla Famiglia, il presidente della Regione intervenga affinché il nuovo assessore predisponga le gli schemi delle nuove convenzioni rideterminando i costi, adeguandoli alla contrattazione collettiva nazionale del lavoro. Il mancato recepimento del CCNL viola l'Art. 8 della L.R. 22/1986 (che impone il rispetto degli standard) e il principio nazionale di tutela del lavoro (Art. 36 Costituzione). È appena il caso di notare - conclude Cappadona, - che la revisione è un obbligo imposto dal nuovo Codice degli appalti pubblici che la Regione non può ignorare scaricandone gli oneri sugli Enti locali. Anche se il Comune si giustifica citando l'assenza di nuovi decreti regionali, l’articolo 60 del D.Lgs 36/2023 (Codice Appalti) è una norma di rango nazionale che prevale sulle circolari regionali. Il Comune, in quanto Stazione Appaltante, ha l'obbligo giuridico di mantenere l'equilibrio contrattuale. Uno scaricabarile istituzionale tra Regione e Comuni siciliani che colpisce imprese, lavoratori e cittadini».





