Mentre il 12 marzo la Camera dei Deputati approva la modifica del Codice degli Appalti che impone il definitivo rispetto delle norme europee per il pagamento entro 30 giorni delle forniture agli Enti Pubblici, per i quali vi erà già stata una procedura d'infrazione UE, le imprese siciliane fornitrici della PA sono in ginocchio, schiacciate dai ritardi di una burocrazia sempre più inefficiente.

Michele Cappadona Riforma Contratti Pubblici“Sempre più drammatica la situazione delle imprese in Sicilia, costrette a subire i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione”, dichiara Michele Cappadona, presidente regionale dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane. “Per giunta, il legislatore ha previsto nell’ultima Manovra finanziaria che a partire dal 1° marzo 2019 la soglia in base alla quale, prima di effettuare qualsiasi pagamento, la PA deve prima controllare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamenti derivante da cartelle esattoriali, è scesa da 10.000 a 5000 euro. A questo si sommano le criticità già denunciate da Agci Sicilia sulle anticipazioni di liquidità per gli enti pubblici, con la riduzione ad un massimo di 4 dodicesimi delle entrate accertate nell’esercizio precedente, e le disposizioni della nuova piattaforma della Cassa Depositi e Prestiti, per le quali i termini sono scaduti lo scorso 28 febbraio, che precludono l’accesso al credito agli enti in dissesto. Ci associamo quindi come Agci alla richiesta espressa dall’Anci Sicilia di una proroga dei termini già scaduti, in ragione anche alla difficoltà dei complessi iter d’istruttoria".

"Ancora senza soluzione in Sicilia il mancato pagamento del 40% di contributo, a carico delle Asp, che i Comuni devono ricevere a titolo di compartecipazione alle rette di ricovero degli utenti all’interno delle comunità alloggio per disabili psichici gestite dalle cooperative sociali. La mancanza di chiarezza e l’inadempienza da parte della burocrazia hanno paralizzato i pagamenti, i cui ritardi hanno superato anche i 28 mesi".

La Riforma dei Contratti Pubblici, d'iniziativa del Governo Conte

"Una nota positiva viene dalla recente approvazione lo scorso 12 marzo alla Camera dei Deputati, nel contesto del Ddl "Legge Europea 2018", di disposizioni che sanciscono il pagamento entro trenta giorni, differiti eccezionalmente a sessanta, per i pagamenti derivanti da contratti con la Pubblica Amministrazione (cfr. nota in calce, ndr). L'auspicio è che la norma venga approvata al più presto e regolamentata in modo da garantirne la rigorosa applicazione".

Il Terzo Settore e la cooperazione sociale, per il ruolo delicato e insostituibile che svolgono nei confronti della comunità, dovrebbero essere sostenute da politiche attive di sostegno che invece sono sostanzialmente inesistenti.

"L’Agci Sicilia si è già espressa nei confronti del Governo Regionale affinché intervenga da una parte per la velocizzazione dei pagamenti, dall’altra parte per interventi di credito agevolato a sostegno delle imprese. Le banche negano da tempo ormai linee di finanziamento alle imprese per crediti verso la PA, e il cronico ritardo nei pagamenti rende indispensabile che vengano attivati, presso gli istituti di credito di proprietà della Regione (Irfis, Ircac e Crias) specifiche procedure per l’immediata anticipazione delle somme dovute da enti pubblici, per impedire che altre imprese siciliane, già in ginocchio, vengano costrette a chiudere l’attività”.


Disposizioni sul pagamento relativo a contratti pubblici contenuto nel Ddl “Legge Europea 2018”

Atto Camera dei Deputati n. 1432-A approvato il 12 marzo 2019. (Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione n.2017/2090)

1. L’articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, è sostituito dal seguente: «Art. 113-bis. – (Termini di pagamento. Clausole penali) – 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.