Il 16 marzo 2019 è entrato in vigore l’articolo 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14), che modifica l’articolo 2477 del codice civile e detta una disposizione transitoria che riguarda le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite.
Sono stati modificati i requisiti secondo cui srl e coop dovranno provvedere alla nomina per la nomina dell'organo di controllo o del revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 16 dicembre 2019.
“Le nuove norme appena entrate in vigore, ai sensi del decreto legislativo 14/2019, hanno introdotto requisiti che aggravano ulteriormente i già pesanti oneri di gestione delle piccole società cooperative”, afferma Michele Cappadona, presidente regionale dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane. “La soglia di 2 milioni di euro di attivo o fatturato, ma soprattutto del numero di soli 10 dipendenti, per due esercizi consecutivi, sopra la quale scatta l’obbligo della nomina dell’organismo di controllo o del revisore, è realisticamente penalizzante, imponendo un costo aziendale aggiuntivo minimo tra i 12 mila e i 20 mila euro l’anno”, continua Cappadona. “Bisogna pensare poi a tutte quelle cooperative sociali che fatturano ma non incassano per anni, costrette da sempre a subire i ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, pur avendo più di 10 dipendenti per esercizio. Perfino le procedure di fatturazione elettronica verso la PA complicano invece che semplificare l’accettazione della singola fattura. E non dimentichiamo quanto sia stata improvvida la recente disposizione che ha imposto il consiglio di amministrazione indipendentemente dal numero di soci, giungendo al paradosso che in una cooperativa di tre soci l’assemblea coincida con il consiglio di amministrazione”.
Le nuove norme pongono problematiche legate alla tempistica, poiché la data del 16 dicembre 2019 entro la quale nominare gli organismi di controllo fa emergere possibili difficoltà legate alla mancata conoscenza dell’azienda da parte dei nuovi sindaci o revisori.
“Considerando che il decreto legislativo 14/2019 entra in vigore integralmente il 15 agosto 2020, sarebbe stato forse più ragionevole fissare come termine per la nomina dell’organo di controllo quello di approvazione del bilancio d’esercizio 2019”, conclude Michele Cappadona. “Nell’interesse delle cooperative, specialmente delle piccole e microimprese che sopravvivono a stento tra mille difficoltà, sarebbe auspicabile un intervento legislativo correttivo, che aumenti la soglia che impone gli organi di controllo, prevedendo ad esempio gli stessi requisiti prescritti per le piccole imprese (10 milioni di fatturato e 50 dipendenti). Per imprese cooperative di tali dimensioni sarebbe l’occasione per eliminare anche l’obbligo del consiglio di amministrazione”.