Programmi di edilizia agevolata della Regione Siciliana, significativo incontro martedì 11 giugno dei rappresentanti delle cooperative edilizie con l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone e l’onorevole Edy Tamajo per valutare le modalità di proroga dei finanziamenti alle cooperative edilizie già incluse nella graduatoria.
Assicurato l’impegno per la presentazione di un emendamento al Collegato alla finanziaria regionale, che preveda un termine di ulteriori 24 mesi decorrenti dalla pubblicazione della norma.
L'articolo 16 della legge regionale 29 settembre 2016 n. 20 aveva prorogato al 31 dicembre 2018 i termini per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata di competenza del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e quindi, apparentemente, di ulteriori due anni rispetto alla precedente proroga.
Nei fatti, però, il tempo utile a disposizione degli operatori attuatori (cooperative edilizie ed imprese) dei programmi di edilizia agevolata, è risultato di appena sei mesi, ed esattamente a decorrere dalla data di pubblicazione del legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, di stabilità regionale. Questo perché, fino a quella data, mancava la relativa disponibilità finanziaria nel bilancio della Regione.
Solo con l'art. 97 della l.r. 8/2018 è stato autorizzato il limite di impegno di spesa ventennale dell'importo di 750 migliaia di euro per le finalità di cui all’art. 16 della l.r. 20/2016.
È opportuno, pertanto, considerato il ristretto tempo utile rimasto fino all'intervenuta scadenza del 31/12/2018, che venga concessa un'ulteriore proroga al fine di compensare il vuoto di operatività della norma, come sopra evidenziato, e soprattutto al fine di utilizzare effettivamente le risorse rimaste disponibili sul relativo capitolo di spesa.
La proroga sarà condizionata all'acquisizione da parte del Dipartimento, entro il termine di sessanta giorni, di specifica dichiarazione che comprovi l'attuale esistenza dell'interesse alla realizzazione degli interventi stessi.
Ecco il testo della bozza di emendamento, formulata durante l’incontro.
Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata
"I commi 1 2 e 3 dell’articolo 16 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 sono sostituiti dai seguenti:
1. I termini di cui al comma 78 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l’utilizzazione degli stanziamenti e l’inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati di ventiquattro mesi decorrenti dalla pubblicazione delle presente legge.
2. I termini di cui al comma 79 dell’articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l’utilizzazione degli stanziamenti e l’inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati di ventiquattro mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente legge.“
3. . All'art. 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "30 giugno 2014" e " dal 1° luglio 2014" sono rispettivamente sostituite dalle parole "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” e " dalla scadenza di tale termine”».
Tutti i soggetti, già utilmente inclusi nelle graduatorie, devono presentare, al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio, dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, che attesti l’iscrizione al Registro Imprese e l’insussistenza di procedure fallimentari o concordatarie”.