Lo scorso 30 luglio è stato emanato il primo bando ANBSC per l’assegnazione diretta di beni confiscati ai soggetti del Terzo settore. Individuati oltre 1.000 Lotti, per un totale di 1.400 particelle.
L’iniziativa dà avvio ad una nuova modalità di assegnazione che vedrà protagonisti gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro, chiamati ad elaborare progetti con finalità sociale, incentrati sui beni confiscati posti a bando, che saranno loro assegnati a titolo gratuito secondo modalità e criteri trasparenti e partecipativi.
Le domande di partecipazione potranno pervenire fino al 31 ottobre 2020.
I beni, sulla base di convenzione, ai sensi del CAM-Codice anti mafia (dlgs 159 2011, art. 48, comma 3, lett, c e c-bis), possono essere affidati in concessione - a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento - a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni , ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.
Nella generica locuzione “enti”, come previsto dal CTS-Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono ricomprese:
- le organizzazioni di volontariato
- le associazioni di promozione sociale
- gli enti filantropici
- le cooperative sociali
- le reti associative
- le società di mutuo soccorso
- le associazioni
- le fondazioni
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Tutte le informazioni sul bando e i moduli per la presentazione delle richieste.