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Approvato in Commissione Bilancio Camera emendamento in favore dei lavoratori della pesca al disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Soddisfazione espressa dall’Alleanza delle Cooperative della pesca (AGCI, Confcooperative, Legacoop).

“Ulteriore tassello a tutela del lavoro dei pescatori: in attesa che venga finalmente introdotto un ammortizzatore stabile e sostenibile per imprese e lavoratori, la legge di bilancio fa nascere oggi un meccanismo universale che assicura un sostegno al reddito a tutti coloro i quali svolgono un’attività di pesca, imbarcati a qualunque titolo, sia in acque marittime che interne”, afferma in una nota l’Alleanza cooperative pesca. “Con questa formulazione sarà assicurato un sostegno per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa fino ad un massimo di 90 giorni nel periodo gennaio-giugno 2021; il trattamento di integrazione del reddito non concorre alla formazione del reddito e dovrebbe prevedere meccanismi di erogazione più rapidi rispetto al passato. Ora occorre concentrare sforzi e attenzione per costruire un meccanismo che da luglio in poi garantisca finalmente ai nostri pescatori un ammortizzatore sociale stabile ed efficace”.


Ecco il testo dell’emendamento approvato il 20 dicembre 2020 in Commissione V Bilancio alla Camera dei Deputati.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis. (Misure in favore dei lavoratori adibiti alla pesca)

  1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il trattamento di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di cui all'articolo 54, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.
  3. La domanda deve essere presentata all'INPS, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori di cui al comma 2, entro il 30 settembre 2021.
  4. Il trattamento di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per i lavoratori di cui al comma 2, nella misura di 40 euro netti a giorno. Il trattamento non dà luogo all'accredito della Pag. 84contribuzione figurativa né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.
  5. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021.