lavoro giovani

Nuove disposizioni in finanziaria per promuovere il lavoro giovanile, ferma restando l’autorizzazione della Commissione Europea, in quanto l’incentivo viene concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

La legge di bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, commi 10-15), al fine di incentivare l’occupazione giovanile prevede l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017, nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022.
L’incentivo  è  riconosciuto  ai  lavoratori  che,  alla  data  di  assunzione  o,  si  presume, di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
L’esonero contributivo, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La norma prevede, inoltre, che l’esonero contributivo sia fruibile, in deroga all’articolo 1, comma 104, della Legge n. 205/2017 e fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione,  né  procedano,  nei  nove  mesi  successivi  alla  stessa,  a  licenziamenti  individuali  per  giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ex Legge n. 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, infine, non potrà essere fruito in caso di conferma in servizio dell’apprendista ovvero in caso di alternanza scuola lavoro (di cui ai commi 106 e 108 della Legge n. 205/2017).


LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021
(GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

Art. 1, Commi 10-15

  10. Per  le  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e  per  le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione  giovanile  stabile,  l'esonero  contributivo  di   cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107,  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per  un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla  data  della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei  commi da  11  a  15  del  presente  articolo  non   abbiano   compiuto   il trentaseiesimo anno di eta'. Resta ferma l'aliquota di computo  delle prestazioni pensionistiche.
  11. L'esonero contributivo di cui al comma 10,  ferme  restando  le condizioni ivi previste, e' riconosciuto per un  periodo  massimo  di quarantotto  mesi  ai  datori  di  lavoro  privati   che   effettuino
assunzioni in una sede o unita'  produttiva  ubicata  nelle  seguenti regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Sicilia,  Puglia, Calabria e Sardegna.
  12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di  fruizione  degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al  comma  10  spetta  ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei  mesi  precedenti l'assunzione, ne' procedano, nei nove mesi successivi alla stessa,  a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge  23  luglio  1991,  n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unita' produttiva.
  13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a  15  non  si  applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui  all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 e' concesso ai sensi della sezione  3.1  della  comunicazione  della Commissione  europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro  temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei  commi  da 10 a 13 del presente articolo e' subordinata, ai sensi  dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  15. Alla copertura degli oneri derivanti  dai  commi  da  10  a  14
concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.