donna lavoro 2 

Istituito con la legge di bilancio 2021 presso il MISE, il Fondo a sostegno dell’impresa femminile e il Comitato Impresa Donna. Per il biennio 2021-2022 è stato esteso per le assunzioni di tutte le lavoratrici donne il beneficio dell’esonero  contributivo già previsto dalla legge Fornero, elevato dal 50% al 100%.

Al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, è istituito presso il MISE, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il Fondo è destinato alla realizzazione di programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile; formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello dell’UE e nazionale; interventi per supportare l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, il MISE, di concerto con il MEF e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, dovrà adottare un decreto che individui la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi e le modalità di attuazione, i criteri e i termini per beneficiare delle agevolazioni previste.
È inoltre istituito, sempre presso il MISE, il Comitato Impresa Donna, con il compito di contribuire ad attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse destinate al Fondo; condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell’impresa; formulare raccomandazioni sullo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia; contribuire alla redazione della relazione annuale da presentare alle Camere.
La composizione e le modalità di nomina del Comitato saranno stabilite con decreto del MISE, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

In via sperimentale è possibile beneficiare per le assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, dell’esonero  contributivo di cui all’articolo 4,  commi  9-11 della Legge n. 92/2012  (cd.  Legge “Fornero”), attualmente previsto in via strutturale solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, nella misura del 100% (anziché 50%) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

L’articolo 4 della Legge n. 92/2012 (cd. Legge “Fornero”) dispone, ai commi da 8 a 11, quanto segue :
“8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.”

Si ribadisce che la  riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro viene elevata, in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, dal 50% al 100%.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo deve essere ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Il beneficio si applica più precisamente ai  complessivi  contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di  lavoro,  con  esclusione  dei  premi e contributi dovuti all’INAIL.
La misura è riconosciuta per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato); per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
L’applicazione della misura è subordinata  all’autorizzazione  della  Commissione  europea  ed  è  concessa  nei  limiti  e  alle condizioni stabiliti dalla medesima Commissione con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.


LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021
(GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

Fondo impresa femminile
Art. 1, commi 97-106

97. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialita' e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

98. Il Fondo di cui al comma 97 sostiene: a) interventi per sostenere l'avvio dell'attivita', gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia; b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile; c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.

99. Gli interventi di cui al comma 98, lettera a), possono consistere in: a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attivita' libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi eta'; b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attivita' di imprese femminili; c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi; d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attivita' di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme dei commi da 97 a 106.

100. Gli interventi di cui al comma 98, lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni: a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle universita'; b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne; c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale; e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi dei commi da 97 a 106.

101. Nell'ambito delle attivita' previste dai commi da 97 a 100 e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, e' promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

102. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attivita' svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese.

103. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 97 tra i diversi interventi, le modalita' di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 99, lettera e), nonche' le attivita' di monitoraggio e controllo. Il Ministero dello sviluppo economico puo' utilizzare le proprie societa' in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

104. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato impresa donna. Il Comitato: a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 97; b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa; c) formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialita' femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia; d) contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102.

105. La partecipazione al Comitato e' svolta a titolo gratuito, senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti. 106. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, sono stabilite la composizione e le modalita' di nomina del Comitato.

Esonero contributivo per l'assunzione delle donne
Art. 1 commi 16-19

16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.