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L’Aula di Palazzo Madama ha approvato il ddl di ratifica del Trattato n. 221 del Consiglio d’Europa, firmato a Nicosia il 19 maggio 2017, per prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali.

Il provvedimento di ratifica, a firma Gianluca Ferrara (M5S), ha raccolto un consenso totale al Senato, con 217 voti favorevoli, 5 astenuti e nessuno contrario e ora passa alla Camera per il placet definitivo.
Il ddl n. 2065 si compone di quattro articoli che autorizzano il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione di Nicosia. In tema dei reati contro il patrimonio culturale, sempre in Senato, la commissione Giustizia (relatore Franco Mirabelli, Pd) sta esaminando dal maggio scorso il ddl Orlando-Franceschini, approvato a Montecitorio nell’ottobre 2018.

La nuova Convenzione del CoE si propone di prevenire e combattere - punendo con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive - la distruzione intenzionale, il danno e il traffico illecito dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. Nel preambolo del trattato si esprime preoccupazione per la crescita dei reati diretti contro i beni culturali, che costituiscono un elemento essenziale per la cultura e l'identità dei popoli.

L’ambito di applicazione della Convenzione è la prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali dettata dalla stessa Convenzione, anche sulla base della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (1970) e la Convenzione dell'UNESCO relativa alla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (1972).

Gli Stati aderenti sono obbligati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionale si applichino anche ai beni culturali mobili.

Le Parti della Convenzione sono obbligate a rendere reato una numerosa serie di azioni specifiche: lo scavo di terreni o di superfici subacquee con il fine di trovare e di rimuovere beni culturali; la rimozione e la conservazione di beni culturali mobili a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui è stato effettuato lo scavo; la detenzione illegale di beni culturali; l'importazione intenzionale di beni culturali rubati in un altro Stato, ottenuti a seguito di scavi o trattenuti oppure esportati in violazione della legge dello Stato che li ha classificati o definiti come bene culturale; l'esportazione intenzionale di beni culturali mobili quando l'esportazione è vietata o svolta senza le autorizzazioni necessarie; l'acquisto di beni culturali rubati oppure ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato. La Convenzione invita gli Stati ad adottare misure anche nei confronti di coloro che, pur non essendo a conoscenza dell'illegalità della provenienza, avrebbero potuto esserlo se avessero esercitato la giusta cura e attenzione; l'immissione sul mercato di beni culturali rubati o ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato; la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali azioni abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene.

La Convenzione detta l'obbligo per gli Stati di criminalizzare la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili e l'eliminazione, in tutto o in parte, di singoli elementi di beni culturali al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tali elementi.

Ogni Stato parte della Convenzione è tenuto a esercitare la propria competenza giurisdizionale nel caso in cui il reato sia stato commesso sul suo territorio ovvero a bordo di una nave battente la sua bandiera ovvero a bordo di un velivolo registrato in base alla sua legislazione ovvero sia stato commesso da uno dei suoi cittadini. Ciascuna Parte è tenuta a esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato previsto dalla Convenzione, quando il presunto reo è presente nel suo territorio e non può essere estradato in un altro Stato.

È riconosciuta la responsabilità penale delle persone giuridiche per reati commessi da determinate persone fisiche, ovvero coloro che hanno un potere di rappresentanza della persona giuridica, l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica e l'autorità di esercitare un controllo all'interno della persona giuridica.

Gli Stati parte devono punire i reati previsti dalla Convenzione con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della gravità del reato e che potrebbero includere misure quali l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale, la messa sotto controllo giudiziario, un ordine giudiziario di liquidazione.

Ciascuna Parte è obbligata a considerare, ai fini della determinazione della pena, alcune circostanze come aggravanti. In particolare: se il reato è stato commesso da persone che abusano della fiducia di cui godono in qualità di professionisti; se è stato commesso da un funzionario pubblico incaricato della conservazione o della tutela del bene culturale mobile o immobile che si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere correttamente le proprie funzioni al fine di ottenere un vantaggio; se è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale; se l'autore è stato precedentemente condannato per uno dei reati di cui alla Convenzione.

Per quanto riguarda l'avvio del procedimento, ciascuna Parte deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che le indagini e il perseguimento dei reati previsti dalla Convenzione non debbano essere subordinati a una denuncia.

La Convenzione invita gli Stati parte ad adottare misure legislative e di altro tipo al fine di conseguire gli scopi della Convenzione, in particolare misure di tipo preventivo. Tali misure devono essere indirizzate, tra le altre cose, a creare inventari o banche dati dei propri beni culturali; a introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni; a istituire un'autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti a coordinare le attività connesse alla tutela dei beni culturali; a consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su internet.

Previsto l'obbligo per ciascuna Parte di collaborare con le altre al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali. In particolare, le Parti sono tenute a promuovere la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di beni culturali oggetto di un reato della Convenzione e a contribuire alla raccolta internazionale di dati sul traffico di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o di banche dati sui beni culturali.

Non si è ritenuto di inserire nella legge di ratifica specifiche norme di adattamento, in quanto il nostro ordinamento giuridico risulta pienamente conforme alle disposizioni della Convenzione di Nicosia.