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Applicazione del Superbonus 110% agli enti del Terzo Settore, nello specifico alle cooperative sociali (onlus di diritto).

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo alla istanza di interpello n. 239 del 13/04/2022, conferma che l’agevolazione “Superbonus” si applica tra l'altro agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri previsti dall'articolo 7 della legge n. 383/2000.

Per onlus, Odv e Aps, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, restando l'esclusione di cui al citato comma 15-bis dell'articolo 119 e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi (le disposizioni non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1,  A/8  e A/9).
Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Considerato che tra i soggetti ammessi al Superbonus rientrano, ai sensi del comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cooperative iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381) di cui al comma 8 del predetto articolo 10 - c.d. onlus di diritto - sono comprese tra i soggetti beneficiari del Superbonus, nel rispetto di tutti gli altri requisiti di accesso all’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all'istanza di interpello n. 47 del 21 gennaio 2022, si era già pronunciata a favore dell’ammissibilità al beneficio da parte di cooperative sociali di produzione e lavoro che corrispondono retribuzioni di importo non inferiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi (tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie), che possono giovarsi del superbonus del 110 per cento previsto dal decreto Rilancio, in caso di assoggettamento a tassazione della quota di utile destinato a riserva legale.