pec

 

Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese ed i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al registro imprese il proprio domicilio digitale (già PEC), entro il 1° ottobre 2020.

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al registro imprese, sono previste pesanti sanzioni per i soggetti inadempienti.
L’articolo 37 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito dalla L. n. 120 del 14 settembre 2020 dispone, infatti, in merito all’obbligo di comunicazione (differenziato), per imprese e professionisti, del proprio “domicilio digitale”, apportando modifiche all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Le imprese già costituite in forma societaria (art. 16, comma 6-bis, L. n. 2/2009) e le imprese individuali (art. 5, comma 2, L. n. 221/2012), se non l’hanno già fatto, dovranno dare comunicazione del proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.
Le cooperative e tutte le imprese costituite in forma societaria, che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.

L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale. Tale nuovo domicilio digitale è finalizzato al solo ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio.
Ricordiamo, infine, che l’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Le imprese sono invitate, quindi, a:
-  verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC);
-  controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale (ex PEC) al Registro Imprese;
-  in mancanza di un domicilio digitale (ex PEC) attivo richiederlo ad un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro Imprese 


Per verificare l’iscrizione del domicilio digitale (ex PEC) al Registro Imprese occorre:
-  consultare una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell'imprenditore (si accede con SPID o CNS);
-  ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e fleggare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC.

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